Cassazione : NO avvocato libero foro per Agenzia Riscossione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Apr 23, 2019 |


Va pregiudizialmente dichiarato inammissibile, per difetto di ius postulandi del difensore, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione , ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo, come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell’art. 43 del regio decreto n. 1611/1933.

Laddove, il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. e a certe condizioni.

Infatti, la delibera dell’organo deliberante si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’Avvocato del libero foro imposto dalla normativa speciale sul patrocinio autorizzato (art. 1 comma 8 decreto legge 193/2016) e per tale ragione la sua mancanza determina la nullità del mandato al suddetto avvocato il quale rimane sfornito dello jus postulandi in nome e per conto dell’ente pubblico.

In particolare, non vengono indicati né l’atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale dell’assistenza da parte dell’avvocatura dello Stato.

La carenza di una valida delibera di tal fatta comporta quindi il difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile anche d’ufficio .

Cassazione Civile ordinanza n. 11130 del 19-04-2019

**Conformi

  • Cassazione Civile ordinanza  n. 10549  del 15-04-2019
  • Cassazione Civile ordinanza  n. 10547  del 15-04-2019
  • Cassazione Civile ordinanza  n. 10064  del 10-04-2019
  • Cassazione Civile ordinanza  n.    1992  del 24-01-2019
  • Cassazione Civile ordinanza  n. 33639  del 28-12-2018
  • Cassazione Civile ordinanza  n. 28741   del 09-11-2018
  • Cassazione Civile sentenza    n. 28684   del 09-11-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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