Cassazione : nei piani di rateizzazione non vanno applicati gli interessi di mora sulle sanzioni – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Giu 22, 2018 |


Cassazione : nei piani di rateizzazione non vanno applicati gli interessi di mora sulle sanzioni.

Ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 , l’agente della riscossione , su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo , con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Secondo l’art. 21 del DPR 602/1973 , sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’art. 19 comma 1 , si applicano gli interessi del 6% annuo.

Tuttavia l’articolo 2 comma 3 DLGS 472/1997, che stabilisce testualmente che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi, trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento .

Detta norma deve considerarsi norma eccezionale che prevale sulla regola generale per cui sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

Cassazione Civile ordinanza n. 16553 del 22-06-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

contribuenteweb@gmail.com