Cassazione n. 31608/2019 : estratto ruolo tributario SI interesse ad agire – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Dic 5, 2019 |


In linea generale e di principio va ribadito che il contribuente può impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell’art. 19 comma 3 DLGS 546/1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

La sentenza impugnata è evidentemente non conforme al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, essendo pacifico in fatto che nel presente processo si è impugnato l’estratto del ruolo proprio al fine di sostenere, in prevenzione dell’incombente esecuzione esattoriale, l’invalidità della procedura notificatoria della cartella di pagamento emessa sulla base di quel titolo esecutivo.

Ne deriva in particolare l’erroneità giuridica della decisione medesima laddove, come si è visto esaminando il secondo mezzo,ha affermato la carenza di interesse ad agire (ad impugnare) l’estratto del ruolo nel caso di specie.

Cassazione Civile ordinanza n. 31608 del 4-12-2019

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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