Cassazione : la motivazione della cartella esattoriale- Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 7, 2019 |


La cartella esattoriale che costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore eserciti la pretesa tributaria deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo.

Il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima, solo nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione proprio qualora vengano recuperate le imposte e richiesti interessi e applicate sanzioni per ritardato od omesso pagamento.

Diversamente, quando, come nel presente caso, si tratti di recupero di un credito d’imposta (nella fattispecie si trattava di credito per incremento occupazionale) trova applicazione il diverso orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 14949 del 08/06/2018) secondo il quale l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/ 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario .

Quanto sopra a maggior ragione se si tiene in considerazione il fatto che dalla sentenza impugnata si evince come la cartella impugnata costituisca prima manifestazione della pretesa tributaria, con necessità pertanto per l’Erario di motivare adeguatamente; in termini questa Corte ha già stabilito che in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e nel presente caso, trattandosi di recupero per il quale debbono esser risolte questioni giuridiche, detta motivazione avrebbe dovuto quindi risultare ed essere presente in applicazione dell’art. 42 DPR n. 600/1973.

Cassazione Civile ordinanza n. 33491 del 27/12/2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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