Cassazione : impugnazione pretesa impositiva conosciuta attraverso estratto di ruolo – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 5, 2019 |


Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 19 DLGS n. 546/1992, giacché la sentenza impugnata, negando l’impugnabilità di atti prodromici alla riscossione (il ruolo ovvero l’accertamento esecutivo) non regolarmente notificati ma comunque conosciuti ( attraverso rilascio estratto ruolo ), nega illegittimamente al contribuente uno spazio di difesa avverso la pretesa tributaria portata in riscossione, nel caso in cui un vizio della notifica della cartella di pagamento non abbia consentito di ricorrere altrimenti al giudice tributario

La censura è fondata, e merita accoglimento, alla luce del condivisibile orientamento, espresso da questa Corte, secondo cui :

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.A ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 DLGS n. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass. SS.UU. n.19704/2015).

Ove la piena conoscenza della pretesa impositiva sia stata conseguita dal contribuente non a seguito di una formale comunicazione, effettuata nei modi previsti dalla legge, ma per altra via, com’è accaduto nel caso di specie, ciò non impedisce l’impugnazione dell’atto, in tesi non notificato, enunciativo della pretesa, comunque conosciuta, non essendo preclusa al contribuente la facoltà di accedere ad una tutela giudiziale per così dire anticipata, avendone concreto interesse, fatta salva la possibilità di contestare, successivamente, la pretesa impositiva, dopo la notifica di un atto “tipico”, ovvero di sollecitare un intervento in autotutela dell’Amministrazione finanziaria.

Del resto, il tema in discussione tra le parti non riguardava soltanto il ruolo, atto interno dell’Amministrazione finanziaria, ma ricomprendeva la questione della ritualità della notifica della cartella di pagamento, e quella della intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa impositiva, su cui la sentenza di prime cure si era espressa, con decisione favorevole al contribuente, profili di merito non esaminati dal giudice di appello, il quale si è arrestato alla questione preliminare, assorbente di ogni altra, rappresentata dall’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal contribuente.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto.

Cassazione Civile Ordinanze n. 50, 51 e 54 del 3/01/2019.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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