Cassazione : il termine per deposito documenti è a pena di decadenza – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 12, 2019 | 3 comments


Inutilizzabili i documenti depositati tardivamente -Perentorio il termine previsto dall’art. 32 DLGS 546/1992

In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del DLGS 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.

Resta, dunque, inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente “interlocutorio” dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.).

Cassazione Civile sentenza n. 29087 del 13/11/2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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