Cassazione : il pagamento del diritto annuale iscrizione Camera Commercio e la sanzione si prescrivono in 5 anni.

Posted By contribuenteweb on Apr 20, 2018 |


Il motivo della ricorrente CCIAA di Caltanissetta non è fondato.

È incontestato che l’oggetto del giudizio fosse solo la sanzione per tardivo versamento del diritto camerale afferente l’anno 1993 avendo il giudice di primo grado accertato che il diritto camerale era stato pagato già in data 12.12.1995.

In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non è prevista la corresponsione di interessi, in quanto l’art. 34, ultimo comma, del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito in legge 26/02/1982 n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo – punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria.

Vertendosi in tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, il giudice di appello ha ritenuto che nella specie fosse applicabile l’art. 20 DLGS 472/1997, come modificato, con effetto dal 10 aprile 1998, dal DLGS 203/1998 e successivamente dal DLGS 99/2000,  il quale stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione “o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”, termine, nella specie non espressamente previsto e che il termine di prescrizione per la sanzione non potesse essere che quinquennale in coerenza con quello previsto per l’obbligazione tributaria principale.

Cassazione Civile ordinanza n. 8284 del 4-04-2018