Cassazione : il giudice tributario deve disapplicare la delibera Tarsu illegittima – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 27, 2019 |


Il problema era stato dalla società contribuente posto sotto il diverso profilo – ex art.7 comma 5 DLGS 546/1992 – della illegittimità della delibera Tarsu quale condizione necessaria e sufficiente per la sua disapplicazione in via incidentale da parte del giudice tributario.

Il potere-dovere di quest’ultimo di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione è espressione del principio generale dell’ordinamento, contenuto nell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E; ed è dettato dall’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi.

Ne consegue che detto potere deve essere esercitato – purché gli atti in questione siano stati investiti, come nel caso in esame, dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato – anche d’ufficio, ed indipendentemente dall’avvenuta impugnazione dell’atto avanti al giudice amministrativo; trovando esso limite esclusivamente nell’eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell’atto.

Nel caso di specie, la decisione impugnata è pertanto effettivamente erronea, perché ha disatteso per una ragione inconferente (mancata impugnazione principale avanti al giudice amministrativo) i profili di illegittimità della delibera comunale Tarsu; con ciò obliterando del tutto l’istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice tributario.

Sicchè non poteva la commissione tributaria regionale sottrarsi al compito di valutare incidentalmente la fondatezza nel merito di tali profili, così da accertare se sussistessero in effetti i presupposti della invocata disapplicazione ex art.7 comma 5 DLGS 546/1992.

Cassazione Civile sentenze n. 1952 e n. 1953 del 24/01/2019

 

DLGS 546/1992 – Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie

Comma 5. Le commissioni tributarie , se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione , non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio , salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

contribuenteweb@gmail.com

 

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