Cassazione : difetto rappresentanza processuale Riscossione Sicilia spa – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Mar 12, 2019 |


La Corte D’ Appello di Catania ha, tra l’altro, ritenuto infondato il motivo con cui la reclamante lamentava la inammissibilità del ricorso per dichiarazione di fallimento presentato da Riscossione Sicilia s.p.a. per difetto di legitimatio ad processum in considerazione del fatto che la procura in favore del difensore era stata conferita da persona dichiaratasi rappresentante della società istante «giusta procura rilasciata dal Presidente della società ed autenticata il 28.4.2015 dal Notaio ____ dr. ____, rep.n. ___ racc.n. ___».

Deduceva la reclamante che di tale procura speciale non vi era traccia agli atti di causa, sicché non era stato possibile verificare né l’esistenza di una tale procura speciale, né tantomeno la sussistenza in capo al procuratore speciale, che sarebbe stato così costituito, della rappresentanza sostanziale e processuale.

La corte distrettuale ha sul punto osservato che si tratta di procura notarile di cui sono indicati gli estremi, e che quindi, essendo atto soggetto a pubblicità, ben poteva essere consultato dalla reclamante, sul quale grava l’onere di verificare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo alla persona che ha conferito il mandato alle liti, ove il suddetto potere derivi, come nella specie, da atti soggetti a pubblicità.

Il motivo è fondato alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità e condiviso dal Collegio, secondo cui l’atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia -come nella specie- stata allegata, con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona (nella specie neppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa: tali verifiche sono infatti necessarie in quanto il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.

Neppure può ritenersi ammissibile la produzione della suddetta procura notarile, dalla controricorrente Riscossione Sicilia spa , eseguita per la prima volta in questa sede di legittimità in unione con la memoria difensiva, trattandosi di adempimento insuperabilmente tardivo.

Cassazione Civile ordinanza n. 6996 del 11/03/2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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