Cassazione : come va fornita la prova della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale ? Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Giu 20, 2018 |


Cassazione : come va fornita la prova della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale ?

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso da Equitalia Servizi di Riscossione spa, offre alcuni spunti interessanti relativamente alla prova che il Concessionario è tenuto a fornire in merito alla ritualità della notificazione della cartella di pagamento avvenuta mezzo PEC.

La società contribuente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un atto di pignoramento di crediti promosso nei suoi confronti dal locale Agente della riscossione, Equitalia Sud S.p.A (oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.).

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Cassino.

Ricorre l’ Agente della riscossione, sulla base di due motivi.
Con il secondo motivo si denunzia «Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 e del D.P.R. n. 68/2005 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Il Tribunale ha in primo luogo affermato, in diritto, che l’agente della riscossione, di fronte alle contestazioni dell’opponente relative alla notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento, ha l’onere di dimostrare di avere provveduto alle regolare notifica di esse in forma di “documento informatico” (e non di mera copia informatica di documento cartaceo), di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via PEC nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto. Ha poi accertato, in fatto, che, nella specie, l’agente si era limitato a sostenere la ritualità e legittimità della notifica delle cartelle, ma senza produrre documentazione né fornire alcuna prova.

Le censure di Equitalia non colgono affatto, in concreto, la suddetta ratio decidendi: esse si esauriscono, in sostanza, nella generica esposizione delle disposizioni normative che regolano le notificazioni a mezzo PEC consentite nell’ambito del procedimento di riscossione esattoriale (con lunghe digressioni relative a questioni del tutto estranee alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata).

In tal modo il ricorso finisce per mancare totalmente di specificità e concretezza in relazione ai fatti oggettivamente controversi, limitandosi ad affermazioni di diritto di carattere generale e astratto, non contestualizzate con specifico riferimento alle questioni giuridiche e di fatto poste a fondamento della pronuncia impugnata. Inoltre, Equitalia non indica i documenti specificamente esibiti nel giudizio di merito al fine di dimostrare in concreto la regolarità delle notificazioni effettuate, oggetto delle contestazioni dell’opponente (documenti che in realtà secondo il tribunale non sarebbero stati affatto prodotti), né chiarisce il momento e la fase del processo in cui la relativa produzione avrebbe avuto luogo, e tanto meno richiama il contenuto dei suddetti documenti, in evidente violazione degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, c.p.c..

Il ricorso , pertanto, è dichiarato inammissibile.

Cassazione Civile ordinanza n. 16173 del 19-06-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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