Cartella sanzioni codice strada : inesistenza notifica con Poste private-prescrizione quinquennale-notifica al portiere obbligo invio raccomandata informativa.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso promosso da Riscossione Sicilia spa , in merito all’impugnazione promossa dal Contribuente avverso 3 Intimazioni di pagamento e sottese cartelle esattoriali, emesse per violazioni al Codice della strada, enuncia/conferma i seguenti principi di diritto :
- alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada va applicata la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 28 della Legge n. 689 del 24-11-1981.
- Qualora la cartella esattoriale non venga consegnata a mani del destinatario ma notificata al portiere , il soggetto notificante ha l’obbligo, ex articolo **139 comma 4 cpc, di inviare la raccomandata informativa al destinatario della cartella esattoriale, con cui comunica l’avvenuta notificazione.
- La predetta raccomandata informativa deve essere inviata a mezzo del servizio postale universale , tramite POSTE ITALIANE spa, e non con poste private pena l’inesistenza giuridica di tale notifica.
Cassazione Civile sentenza n. 14740 del 07-06-2018
**Articolo 139 codice procedura civile ( notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio )
Comma 3
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Comma 4
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.