Cartella pagamento : senza indicazione modalità calcolo, non sono dovuti gli interessi – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Feb 25, 2019 |


La contribuente censura la cartella impugnata relativamente alla voce per interessi e ne richiede la conseguente nullità dell’atto opposto.

Va subito chiarito che un eventuale vizio, se sussistente, di una parte della posta creditoria non conduce, in linea generale, alla nullità o alla inefficacia della cartella di pagamento.

La contestazione della ricorrente merita condivisione nei termini appresso esplicitati.

In effetti, facendo doverosa osservanza della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte <<La cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso>> ( Cass. Civ. n. 1311/2018; Cass. Civ. n. 15554/2017 ).

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 17765/2018) va oltre e afferma che <<il contribuente deve essere messo in condizioni di verificate la correttezza di siffatto calcolo e la sua correttezza, senza essere obbligato ad attingere aliunde le nozioni giuridiche necessarie per ricostruite il metodo seguito dall’Ufficio nei diversi periodi considerati >>.

Il caso trattato dalla Corte Suprema ha visto avvalorare le tesi del Giudice di seconde cure il quale ha ritenuto nulla la cartella (in parte qua) in quanto conteneva sola la cifra globale degli stessi, senza l’indicazione del procedimento di calcolo e delle aliquote prese a base delle singole annualità.

Non vi è dubbio che ciò che la Suprema Corte ha esaminato si rivela assai analogo alla censura mossa dalla ricorrente.

L’esame della cartella di pagamento lo evidenzia:

  • numerose righe indicanti gli interessi dovuti, senza alcun cenno a quale sorte capitale fossero riferiti;
  • nessuna menzione al tasso applicato e di quale tipologia;
  • nessun minimo procedimento almeno indiretto, che potesse far pervenire agli importi dovuti.

Nelle informazioni utili, quale luogo deputato per l’incombenza, addirittura vi è solo scritto che << le somme aggiuntive che spettano all’ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore…; il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data… è effettuato direttamente dall’ente che ha emesso il ruolo…>>.

Anche questa apparente indicazione del come interpretare gli importi a titolo di interessi (o cosiddette somme aggiuntive, essendo irrilevante il nomen iuris attribuito) non fa che suffragare la fondatezza del motivo di ricorso sulla non intelligibilità del calcolo degli interessi.

Avrebbe potuto l’Agente della riscossione, a fronte di tale doglianza specifica, chiamare in giudizio l’ente che ha iscritto a ruolo la somma creditoria (ex articolo 39 DLGS 112/1999) onde poter contraddire validamente alle eccezioni della ricorrente.

In conclusione, nell’accoglimento della censura, avverso la posta creditoria per interessi, questi vanno annullati per le ragioni suesposte.

CTP Parma sentenza n. 38 del 12-02-2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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