Cartella pagamento : illegittimo l’aggio ( oneri riscossione ) se AdeR non fornisce prova esistenza costo sostenuto – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Feb 24, 2019 |


La contribuente censura la cartella impugnata relativamente alla voce per l’aggio applicato dall’Agente della riscossione e, a tal riguardo, ne richiede la conseguente nullità dell’atto opposto.

Va subito chiarito che un eventuale vizio, se sussistente, di una parte della posta creditoria non conduce, in linea generale, alla nullità o alla inefficacia della cartella di pagamento.

La contestazione della ricorrente merita condivisione nei termini appresso esplicitati.

Per quanto concerne l’aggio, identificato come oneri di riscossione nella cartella di pagamento, la norma che governa tale classificazione di accessorio finanziario è l’ articolo 17 DLGS 112/1999.

A pagina 11 della cartella di pagamento, ivi viene specificato che “gli oneri di riscossione rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione“.

Prima facie, se si pone attenzione alla succitata funzione dell’onere riscossivo, impropriamente detto aggio, è facile poter qualificare il medesimo come un vero e proprio tributo. Difatti, è la natura stessa del tributo che non prevede una sorta di contropartita a fronte di un servizio o di una prestazione.

Quanto ripetuto e precisato nella cartella di pagamento, sebbene la frase corrisponda con l’incipit dell’art. 17 innanzi detto, non coincide però con la ratio dell’articolo 17 il cui concetto giuridico e concreto è incentrato negli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio di riscossione, e non della riscossione. Nemmeno trova albergo nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. Civ. n. 3524/2018; Cass. Civ. n. 1311/2018 ) secondo la quale <<l’aggio ha natura retributiva e non tributaria, né tanto meno sanzionatoria… lasciando al legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso >>. (Cass. Civ. n. 5154/2017 )

Lo stesso Giudice di terza istanza afferma ancora che i compensi per l’azione di riscossione sono finalizzati alla diretta remunerazione delle somme da recuperare nei confronti del debitore.

Appurata la particolarità del servizio che svolge l’Agente della riscossione, questo viene pagato (ovvero retribuito e commisurato alla) sulla base dei costi sostenuti – effettivi e reali – per il servizio di riscossione e di esecuzione.Lo dispone, in modo palese, il comma 2 dell’art. 17 ivi prevedendo percentuali diverse a seconda della tempistica del pagamento da parte del debitore.

La predisposizione di aliquote predeterminate per l’attività di riscossione di entrate pubblicistiche non sconfina nel territorio della illegittimità e della irragionevolezza, purchè, come supra detto, quel servizio volto alla riscossione e alla eventuale fase dell’esecuzione venga (e sia stato) realmente posto in essere.

In buona sostanza, se il debitore con l’iscrizione a ruolo del proprio debito deve rifondere all’Agente della riscossione i costi sostenuti per il funzionamento – e il relativo svolgimento – del servizio di riscossione e se tale attività deve sfociare in un giusto compenso, quale ristoro e retribuzione, la contestazione in ricorso promossa dallo stesso debitore/contribuente con cui si eccepisce l’inesistenza o la sproporzione del costo per l’attività svolta dall’Agente, comporta una inequivocabile inversione dell’onere della prova in capo all’esattore e la conseguente prova dell’esistenza di quei costi.

Del resto, non appare pretestuoso richiedere le ragioni di una spesa aggiuntiva di oltre circa Euro 26.000,00 per compensi, per riscuotere il carico debitorio.

Pertanto, laddove al creditore opposto, nello specifico l’Agente della riscossione, venga contestato il proprio credito, a questi incombono i relativi oneri probatori ex articolo 2697 codice civile : contestazione quanto ad effettività e a consistenza delle prestazioni eseguite come pure alla rispondenza delle somme richieste per le predette prestazioni .

Né nella cartella di pagamento, fra le “informazioni utili”, e nemmeno, ipotizzando di tenere conto delle difese dell’Agente della riscossione, dalle argomentazioni dedotte sul tema dell’aggio , si rinvengono le pezze giustificative dei costi sostenuti, con la dovuta relativa dimostrazione per tabulas, per l’attività svolta dal citato Agente della riscossione.

In definitiva, in assenza di tale prova ovvero della giustificazione dei costi ribaltati sulla ricorrente, gli oneri della riscossione non possono ritenersi effettivamente sostenuti e vanno, di conseguenza, annullati.

Pertanto la cartella impugnata va annullata nella parte riferita agli oneri di riscossione richiesti.

CTP Parma sentenza n. 38 del 12-02-2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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