Mancata produzione raccomandata informativa – Adempimento essenziale del procedimento di notifica – Violazione art. 60 comma 1 lettera B)-Bis DPR 600/1973.
La Commissione Tributaria Regionale Palermo, nel confermare l’appellata sentenza n. 3412/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento e condannare l’appellante Agente della Riscossione alle refusione delle spese di lite, ha affermato che agli atti del giudizio non è riscontrabile la documentazione riguardante la prova dell’avvenuta spedizione delle raccomandate informative di cui all’art. 60 del D.P.R. 600/1973.
Le cartelle in parola, infatti, per stessa ammissione dell’Agente della Riscossione , non sarebbero state notificate direttamente all’interessato, bensì ai familiari dello stesso. Osserva ancora il Collegio che da parte dell’Agente per la riscossione non è stata addotta – come detto – alcuna prova dell’avvenuta notifica delle predette cartelle.
Commissione Tributaria regionale Palermo sentenza n. 2473 del 12-06-2018