Cartella 36-bis DPR 600/1973 : SI al ricorso contro Agente riscossione e non anche contro Agenzia delle Entrate – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 11, 2018 |


Il contribuente nell’impugnare la cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973 ( accertamento automatizzato ) per vizi riferibili al debito fiscale, può evocare in giudizio il solo agente della riscossione e non anche l’ Agenzia delle Entrate  , non sussistendo alcun litisconsorzio necessario tra i due Enti.

Con una lunga motivazione La CTR Lazio ha ritenuto che, quando sia impugnata la cartella di pagamento per vizi propri e per questioni che attengono alla pretesa tributaria dell’ente creditore, è necessario che l’impugnazione sia diretta all’agente della riscossione così come all’ente impositore, versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, sicchè, se il contribuente notifica il ricorso al solo riscossore, il contraddittorio va integrato, diversamente travolgendosi l’intero giudizio.

La ricostruzione della commissione regionale tributaria non trova condivisione, ed è errata in diritto.

Con orientamento ormai consolidato, e da cui non vi è ragione per discostarsi, questa Corte ha ripetutamente negato la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra i due enti quando sia impugnata la cartella di pagamento per vizi che afferiscono non già a quelli propri dell’atto, per i quali il soggetto passivo va senz’altro individuato nell’agente della riscossione, ma al debito fiscale, la cui legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario.

In questo caso infatti, il contribuente che contesti la pretesa fiscale, oppure la ritualità dell’iter procedimentale all’esito del quale sia scaturito l’atto impositivo, può impugnare la cartella nei confronti del medesimo ente impositore, oppure anche nei confronti del concessionario, cui in questo caso incombe l’onere di chiamare in giudizio il titolare del credito tributario, ai sensi dell’art. 39 DLGS 112/1999, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non configurabile un litisconsorzio necessario .

Ciò costituisce la regola, sia per la cartella preceduta da atti impositivi prodromici (ad es. per mancata notifica di questi ultimi), sia quando costituisca essa stessa l’atto impositivo, all’esito del procedimento formale di accertamento del credito fiscale dell’ente impositore, come nella ipotesi di accertamento automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973.

Cassazione Civile sentenza n. 25473 del 12-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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