Bollo auto : la CTP deve sempre rilevare la tardività della notifica della cartella anche se non impugnata – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Set 16, 2018 |


Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Roma, con la quale è stato rigettato (con condanna alle spese) il suo ricorso avverso l’ Intimazione di pagamento relativa alla somma di euro 576,08, emessa da Equitalia Sud, a seguito dell’omesso pagamento della tassa di circolazione per gli anni 2006 e 2007 di cui alla sottesa cartella esattoriale n. _____________ .

L’appello del contribuente è fondato.

La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall’inizio dell’anno successivo.

Nel caso di specie trattandosi di tassa automobilistica relativa agli anni 2006 e 2007 , la prescrizione triennale cominciava a decorrere rispettivamente dal 0l gennaio 2007 e dal 01 gennaio 2008.

Il termine triennale è irrimediabilmente trascorso alla data del 01 gennaio 2010 e del 01 gennaio 2011.

Non risultano atti interruttivi della prescrizione quali avvisi di accertamento e liquidazione, inviti al pagamento o avvisi bonari notificati dall’Ente creditore Regione Lazio. Sia nell’estratto di ruolo depositato dall’Agente della riscossione, sia nella cartella di pagamento, ritualmente notificata al contribuente, non si richiamano atti prodromici alla cartella stessa.

La notifica della cartella, intervenuta il 22 novembre 2012, è tardiva essendo già decorso a quella data il termine triennale di prescrizione in assenza di atti interruttivi.

 

Commissione Tributaria Regionale Lazio sentenza n. 5347 del 30-07-2018

 

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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