Bollo auto : la CTP competente per territorio è quella in cui ha sede l’agente della riscossione e non l’ente impositore – Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Giu 17, 2018 |


Tassa automobilistica: la CTP competente per territorio è quella in cui ha sede l’agente della riscossione e non l’ente impositore.

Su ricorso del contribuente avverso diverse cartelle di pagamento , Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per incompetenza per territorio della C.T.P. adita (Benevento) in ordine alle cartelle relative alla tassa automobilistica.

Con riferimento alla questione di competenza sollevata dall’Agente della Riscossione, la Commissione Tributaria Provinciale Benevento ha rilevato che:

  •  ai sensi dell’ art. 4 DLGS n. 546 del 1992, le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art.53 DLGS  n. 446 del 1997 che hanno sede nella loro circoscrizione;
  • la Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 4 DLGS n. 546 del 1992 cit. nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’ art. 53 DLGS n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore;
  • la portata dell’intervento della Corte Costituzionale, poiché riferito ai soli soggetti iscritti nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di province e comuni, di cui all’ art. 53 DLGS n. 446 del 1997, non può estendersi alla Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., che è invece un ente pubblico economico che svolge attività di agente della riscossione anche dei tributi della regione.

Ne consegue che, nel caso in esame, benché per la tassa automobilistica l’ente impositore abbia sede in Napoli , sussiste la competenza per territorio della C.T.P. di Benevento, luogo in cui ha sede l’agente della riscossione che ha emesso l’atto impugnato.

Commissione Tributaria Provinciale Benevento sentenza n. 292 del 15-03- 2018

 

ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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