Bollo auto : la consegna dell’accertamento all’ Ufficio Postale NON interrompe la prescrizione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Lug 24, 2018 |


La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente , annullava l’avviso di accertamento emesso dalla Regione Molise, in quanto l’atto impositivo era stato notificato successivamente al 31/12/2015, ovvero oltre il termine triennale previsto dall’art. 5 D.L. 953/1982 ( convertito nella Legge 53/1983).

L’ Ente impositore eccepiva che ai fini della interruzione del termine di prescrizione era sufficiente la consegna dell’atto impositivo all’organo notificatore, restando quindi irrilevante la data di ricezione dello stesso da parte del contribuente.

Questa Commissione , ritiene che la norma in esame ha efficacia prescrizionale e, pertanto, il termine entro cui recuperare il credito di imposta può essere interrotto solo con un atto recettizio o a valenza esterna che costituisca in mora il debitore e sia quindi portato tempestivamente a conoscenza del medesimo.

Il decorso del termine di prescrizione triennale per la riscossione della tassa automobilistica , previsto dall’art. 5 D.L. 953/1986 ,convertito con modificazioni nella Legge 53/1983, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, producendosi l’effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 codice civile, solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore.

Il termine triennale entro il quale l’ente impositore può far valere l’obbligazione tributaria derivante dal pagamento del bollo auto è quindi di natura prescrizionale (e non decadenziale) in quanto risponde ad una esigenza che intende escludere che il debitore possa trovarsi in una situazione di incertezza in una materia ispirata al principio di legalità al quale principio sono tenuti ad uniformarsi sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione.

Né in tal senso possono eventualmente rilevare ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche nello svolgimento dei compiti assegnati all’Amministrazione Finanziaria o agli organi della notificazione.

Si ribadisce al riguardo che la interruzione della prescrizione è un atto che deve giungere nella sfera legale di conoscenza del contribuente entro il termine previsto dalla legge non rilevando nemmeno l’epoca, eventualmente antecedente , in cui l’atto impositivo sia stato affidato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notifica.

Invero, in materia non può essere applicata la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (cd.” postalizzazione”) che è applicabile solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali.

In effetti, ai fini della interruzione della prescrizione, l’ente impositore ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e affinchè l’atto produca i suoi effetti è necessario che pervenga all’indirizzo del destinatario in tempo utile. Questa Commissione ritiene dunque che l’appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata, dal momento che è incontestabile che l’avviso di accertamento fu ricevuto dal contribuente successivamente al 31/12/2015 ( omesso pagamento Bollo annualità 2012 ) .

Commissione Tributaria Regionale Molise sentenza n. 492 del 4-07-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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