Anche per la Cassazione Penale è inesistente la notifica eseguita da poste private.

Posted By contribuenteweb on Gen 14, 2019 |


Cassazione Penale : inesistente la notifica eseguita da poste private.

Il tema dell’inoltro tramite privati dell’impugnazione è stato risolto in senso negativo in diverse pronunce civili; è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che ha chiarito che l’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 261/1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20/11/1982 n. 890 e successive modificazioni .

Si è affermato che il DLGS 261/1999, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l’art. 1 del citato DLGS 261/1999 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.

La legge 124/2017 ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 del DLGS 261/1999. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017, cioè in un momento successivo in cui i fatti dell’odierno processo si verificarono. Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione.

Inoltre , fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica eseguita tramite agenzia privata .

Cassazione Penale , sezione 6, sentenza n. 166 del 2019.

 

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