Ammissibile l’eccezione di nullità della notifica dopo la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento e/o relate – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Lug 15, 2018 |


Non costituisce domanda nuova e pertanto è ammissibile l’eccezione di nullità della notifica formulata dal Contribuente dopo la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento e/o relate da parte dell’agente della riscossione.

Il contribuente impugnava le cartelle per omessa notifica e ne chiedeva l’annullamento, chiarendo esattamente la portata ed il contenuto dell’unico motivo del ricorso.

Il motivo di gravame con il quale il contribuente ha eccepito la nullità del procedimento notificatorio, non implica la proposizione di una domanda nuova.

Difatti, il contribuente ha lamentato sin dal primo ricorso di non aver ricevuto alcuna notifica e solo dopo il deposito, nel giudizio di primo grado, della documentazione attestante le operazioni notificatorie, ne ha potuto verificare le ragioni, in quanto, la notifica, disposta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non era stata seguita dalla necessaria raccomandata informativa.

Tale deduzione, equivalendo alla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa (inesistenza delle operazioni notificatorie), rientra fra le mere difese, non soggette al suddetto divieto.

Questa Corte ha affermato il principio che < <è domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’ indagine».

Pertanto, solo quando venga ampliato il tema di indagine o si propone una domanda fondata su un titolo diverso rispetto a quello originariamente dedotto, questa risulta inammissibile perché viola il disposto dell’art. 345 c.p.c., recepito anche dal d.P.R. n. 636 del 1972.

Il divieto di nuove domande, invece, non confligge con in principio del divieto di nova in appello nelle ipotesi in cui le domande si fondano su diversi presupposti giuridici ma sulla base dei medesimi fatti.

Cassazione Civile ordinanza n. 6513 del 16-03-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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