Agenzia Entrate : è nullo l’accertamento che non reca la firma del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui validamente delegato – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 3, 2018 |


L’avviso di accertamento è nullo , ai sensi dell’art. 42 DPR 600/1973, se non reca la firma del capo dell’ ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell’ ufficio titolare , ma di altro funzionario, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione , l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio.

Infatti, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento ( atto della PA a rilevanza esterna ) da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di in soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42 commi 1 e 3 DPR 600/1973.

Le qualità professionali di chi emana l’atto costituiscono quindi una essenziale garanzia per il contribuente.

Cassazione Civile ordinanza n. 27871 del 31-10-2018

 

DPR 600/1973  – Articolo 42

comma 1.

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

comma 3.

L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione …

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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